1. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, le violazioni sono obbligatoriamente comunicate all'anagrafe nazionale istituita ai sensi dell'articolo 225, comma 1, lettera c), entro il giorno successivo alla data di commissione dell'infrazione in oggetto».
2. Al comma 11 dell'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Nell'anagrafe nazionale devono essere altresì iscritte le violazioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 146, in conformità a quanto disposto dal comma 3-ter del medesimo articolo».